Il medico, in esito alla visita effettuata, deve redigere il certificato con la prognosi clinica valutando anche elementi anamnestici forniti dal malato e compatibili con i sintomi e i segni clinici direttamente accertati.

L’obbligo della certificazione è sancito dall’art. 24 del Codice Deontologico ed è anche obbligo convenzionale per il medico curante convenzionato con il SSN.

Il lavoratore, per il quale corre l’obbligo della comunicazione al datore di lavoro della sua assenza, dichiara la data nella quale si è ammalato.

Anche il certificato telematico di malattia prevede la data della visita del medico curante con la relativa prognosi ma prevede anche  uno spazio per la data di inizio di malattia dichiarata dal paziente.

            Per quello che concerne l’erogazione dell’indennità di malattia, si rimanda agli accordi collettivi nazionali del lavoro.