Dall’INPS nella seconda metà del mese di dicembre 2009 è stata inviata una nuova lettera, richiamando quella inviata nel luglio 2009 con la quale, poiché era risultato che il sanitario, titolare di Partita IVA aveva dichiarato un reddito derivato dall’esercizio di attività professionale ed avendo verificato che tale reddito non era stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o casse professionali, si era proceduto ad iscrivere il sanitario d’ufficio con decorrenza dal primo gennaio 2006, alla Gestione Separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge 335/95. In base a tali premesse l’INPS invitava il sanitario ad effettuare entro e non oltre 30 gg. dalla ricezione della lettera, il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate, ai sensi dell’art. 116 co. 8 lettera b) della legge 338/2000, nel prospetto che allegava, comunicando che il versamento doveva essere eseguito tramite modello F 24 telematico con l’indicazione dei dati contenuti nello stesso prospetto.
Da ultimo veniva segnalato che avverso tale provvedimento poteva essere presentato ricorso entro 90 giorni dalla ricezione della lettera al Comitato Amministratore del Fondo per la gestione speciale di cui all’art. 2 co. 26 legge 8 agosto 1995 n. 335.
Essendo difficile dare un consiglio valido per tutti i professionisti è necessario che ciascuno debba verificare la situazione con il proprio professionista. In linea di massima però è ragionevole consigliare di presentare ricorso, tramite la sede dell’INPS dalla quale si è ricevuto la lettera di richiesta di pagamento. Coloro che intendessero proporre ricorso, dopo aver sentito il professionista di propria fiducia, ritenendo così di aprire un contenzioso con l’Istituto contestando l’obbligo di debenza, potranno ovviamente astenersi dall’effettuare il versamento di quanto richiesto nel termine ben più breve di 30 gironi indicato nella richiesta stessa .

Nel contempo conviene anche procedere al versamento richiesto dall’ENPAM relativamente alla quota B. In base al nuovo regolamento introdotto con delibera n. 46 del 24/07/2009 richiedendo ricevuta da presentare alla sede INPS. Le richieste dell’INPS sembrano non avere fondamento giuridico alla luce della sentenza della Cassazione Civile Sez. Lavoro del 22/5/2008 n. 13218 la quale conclude che i professionisti iscritti negli Albi sono esclusi dalla gestione separata presso l’INPS di cui alla legge 335/95 art. 2 co. 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali come le guide turistiche in causa, non esiste un Albo professionale.

cliccando su https://www.omceopistoia.it/Docs/bozzaricorsoinps.pdf

è possibile scaricare la bozza del ricorso all’INPS