Il sistema ECM è strutturato in trienni, l’attuale decorre dal 01.01.2017 al 31.12.2019.
L’obbligo formativo standard è pari a n. 150 crediti triennali, ottenibili mediante diverse tipologie di attività formativa.
I professionisti che nel triennio precedente (2014 – 2016) hanno conseguito un numero di crediti tra 121 e 150 hanno diritto, nel triennio attuale, alla riduzione di 30 crediti, coloro invece che ne hanno maturati tra 80 e 120 possono avvalersi di una diminuzione pari a 15 crediti per il triennio corrente.
Al fine di poter monitorare la propria posizione tutti i medici e gli odontoiatri sono invitati ad accedere alla propria area riservata registrandosi al Consorzio per gestione anagrafica delle professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM (medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari, farmacisti, infermieri..ecc.) che ha il compito istituzionale di gestire la banca dati dei crediti conseguiti dai professionisti sanitari italiani.
Con la registrazione nell’archivio dati del CO.GE.A.P.S. ogni medico deve specificare qual è la disciplina nella quale concretamente esercita la professione, se svolge attività come libero professionista oppure come dipendente di struttura pubblica o privata o come convenzionato con il SSN.
La normativa ECM prevede inoltre ipotesi specifiche in cui il medico è esonerato o esentato dall’obbligo di conseguire crediti ECM.
La determina della CNFC del 17 luglio 2013 disciplina le cause di esonero e di esenzione dall’obbligo formativo.
L’esonero non prevede alcuna sospensione dell’attività professionale e coincide con la frequenza a corsi di formazione post base, può riguardare l’intero periodo di formazione nella misura di circa 4 crediti per mese.
L’esenzione, al contrario, implica obbligatoriamente la sospensione dell’attività professionale. Le ipotesi più ricorrenti sono la maternità, il congedo parentale e la malattia così come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza, il richiamo alle armi o al servizio volontario presso la CRI, l’aspettativa per incarico di direttore sanitario aziendale e direttore generale, l’aspettativa per cariche pubbliche elettive, l’aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, i distacchi per motivi sindacali come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.
Un medico può essere specialista in una branca ma esercitare concretamente la professione in un’altra disciplina e quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata. Lo stesso è per il medico che è in possesso di più specializzazioni ma di fatto esercita una ben determinata disciplina.
Quindi la specializzazione è il titolo accademico, la disciplina è il settore della medicina nel quale concretamente si lavora. Se i due aspetti coincidono non ci sono problemi, se differiscono ciò che conta è la disciplina concreta, non la specializzazione posseduta.
Se il medico esercita contemporaneamente due diverse discipline, vale il principio dell’attività prevalente quindi la sua formazione professionale dovrà essere orientata principalmente verso l’attività che lo impegna maggiormente. Quanto appena detto trova un limite per i medici competenti in Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro: il D. Lgs. N. 81/2008 prevede che tale categoria di professionisti debba essere in regola con il conseguimento dei crediti ECM al termine di ciascun triennio formativo, inoltre almeno il 70% di tali crediti dovrà essere maturato nella disciplina di Medicina del lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
I medici e gli odontoiatri che, a seguito della registrazione, accedono alla propria area riservata presso il portale del CO.GE.A.P.S. possono:
– Inserire informazioni riguardanti il proprio profilo professionale
– Avvalersi di esoneri ed esenzioni per abbattere il proprio debito formativo individuale
– Usufruire della possibilità di inserire crediti per autoformazione (letture di riviste scientifiche) che
non possono superare il 10% dell’obbligo formativo nel triennio (Determina CNFC del 07.07.2016)
– Segnalare attività di tutoraggio per la formazione pre e post laurea alla quale vengono riconosciuti n. 4 crediti ECM per ciascun mese di tutoraggio
Ogni medico e odontoiatra iscritto all’Albo è tenuto ad essere in regola con i crediti ECM a prescindere dal settore di attività.
Bisogna però prestare attenzione alle dinamiche del mondo del lavoro. Per esempio un medico che non fosse in regola con i crediti ECM potrebbe avere difficoltà a lavorare, sia come dipendente che come libero professionista, presso strutture sanitarie private o per il volontariato sociale perché, sempre più spesso, tali strutture richiedono al medico di produrre una certificazione che attesti la propria regolarità ECM.
In conclusione, al di là dell’esistenza o meno di specifiche sanzioni, ogni medico e odontoiatra dovrebbe mantenersi in regola con l’obbligo ECM, sia per non perdere occasioni di lavoro, sia per non subire contestazioni di tipo legale o assicurativo, in quest’ultimo caso perché un’eventuale irregolarità ECM potrebbe pesare in termini di quantificazione della colpa professionale.
La Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), in occasione della riunione del 7 luglio 2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
Durante la riunione del 14 settembre 2016, è stato approvato il riconoscimento del diritto all’esonero/esenzione dalla formazione ECM per la posizione di Direttore Socio Sanitario, così come già previsto dalla normativa ECM per il Direttore Sanitario, considerata l’equiparazione legislativa tra le figure e le funzioni del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario.
La CNFC nel corso della riunione del 4 novembre 2016, ha approvato la nuova delibera per l’implementazione del Dossier Formativo, valida per il triennio formativo 2017-2019, rivolta a tutti i professionisti sanitari, alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali, agli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che possono accedere alla costruzione del dossier.
Il 13 dicembre 2016, è stata approvata la nuova delibera sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che sostituisce la precedente regolamentazione. I nuovi criteri di calcolo previsti si applicheranno agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sempre nella stessa riunione, è stato deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.
Successivamente è stato stabilito che la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014 – 2016 non potrà avvenire prima del 31.12.2018 perchè entro tale termine i professionisti avranno ancora la possibilità, tramite il COGEAPS, di spostare i crediti maturati nell’anno solare 2017. La scadenza dell’attuale triennio formativo resta, salvo proroghe, confermata per il 31.12.2019.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 14 dicembre 2017, ha indicato come tematiche di interesse nazionale i vaccini e le strategie vaccinali, la responsabilità professionale e la fertilità. Ha pertanto deciso di riconoscere un bonus di n. 10 crediti per il triennio formativo 2020 – 2022, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie che nell’attuale triennio 2017 – 2019, svolgano attività di formazione sul tema dei vaccini e delle strategie vaccinali. A tale scopo la FNOMCeO ha attivato, con scadenza al 31 dicembre 2018, un corso FAD sul tema Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione disponibile sulla piattaforma FadinMed.