COMUNICAZIONE

(Estratto da news letter della FNOMCEO)

Sulla G.U. del 10 marzo 2014, n. 57 è stato pubblicato il D.Lgs.19 febbraio 2014, n. 19 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, che inserisce il Titolo X bis “PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO” nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (Vedi). Raccolte nell’art. 286-sexies del D.lgs le misure specifiche di prevenzione, tutela e protezione per i lavoratori ( inclusi tirocinanti, apprendisti, studenti che seguono corsi di formazione sanitaria…).
Il datore di lavoro deve garantire formazione, informazione e risorse al personale per operare in condizioni di sicurezza, per evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti. Il datore di lavoro deve anche eliminare “in sicurezza” rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta.
Nel caso in qui qualcuno si ferisce, è necessario procedere con cure immediate, compresa la profilassi anti-infettiva e gli esami medici necessari. Previste sanzioni per i datori di lavoro inadempienti che potranno essere arrestati e puniti con reclusione da tre a sei mesi oppure multati con somme da 2.740 euro a 7014,40 euro per non aver valutato bene i rischi e non aver previsto misure di prevenzione specifiche.
L’art. 286-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 81/08 “Valutazione dei rischi”, dispone che “il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro benorganizzato e dotato delle necessarie risorse”.
L’art. 286-sexies, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 recante “Misure specifiche di prevenzione”, introdotto dal decreto legislativo n. 19/14, stabilisce che, qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare la sorveglianza sanitaria. Con riferimento a questo ultimo punto la FNOMCeO ha posto l’attenzione sull’impatto che tale sorveglianza sanitaria avrebbe sull’attività degli studi medici e odontoiatrici.
Il Sottosegretario di Stato FADDA nella seduta delle Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità del 30 gennaio 2014 ha sottolineato che “la misura della sorveglianza sanitaria, in base al provvedimento in esame, debba essere adottata, qualora la valutazione dei rischi evidenzi il pericolo di ferite da taglio o da punta e di infezione”. In uno studio medico e odontoiatrico con lavoratori, per quanto concerne il rischio delle ferite da taglio o da punta, la valutazione dei rischi dovrebbe evidenziare che il rischio per i lavoratori possa essere solamente di natura accidentale e, quindi, imprevedibile con indagini sanitarie preventive. Quindi la sorveglianza sanitaria non dovrebbe essere necessaria ex ante e di fatto la nomina del medico competente non potrebbe essere considerata una misura necessaria volta ad evitare che il rischio delle ferite da taglio o da punta si traduca in un infortunio. Il rischio delle ferite da taglio può incorrere infatti solo accidentalmente e si può prevenire con misure specifiche, quali ad esempio la formazione dei lavoratori in ordine ai rischi e alle procedure da adottare.
La disposizione di cui all’art. 286-sexies del D.Lgs. 81/08 potrebbe dare luogo ad interpretazioni difformi da parte degli ispettori del lavoro che potrebbero applicare le prescrizioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 758/94.

COMUNICAZIONE FNOMCEO N. 44