ESTRATTO NEWSLETTER FNOMCEO N. 14

RIFORMA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: LE NOVITÀ

“Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni” . Il decreto riguarda l’ uscita dalla P.A., mentre non prevede  il reinvestimento dei risparmi ottenuti per la stabilizzazione dei precari e nuove assunzioni.
Viene abolito il trattenimento in servizio ex art.16 Dlgs 503/1993 e s.m. (possibilità discrezionale per il datore di lavoro di trattenere in servizio, a domanda, fino a 67 anni, a prescindere dell’anzianità lavorativa o contributiva) ed i trattenimenti in corso devono cessare tassativamente entro il 31 ottobre 2014 (comma 2). Il provvedimento ha limitati effetti sul Ssn che dispone nel merito di una norma speciale (art. 22 comma 1 legge 183/2010) che consente la permanenza in servizio fino al 40°anno di servizio effettivo entro i 70 anni per i dirigenti del ruolo sanitario, ma non per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale. Tale norma non risulta abrogata. Il comma 5 ribadisce la possibilità per il datore di lavoro di licenziare, con 6 mesi di preavviso, i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche che hanno raggiunto l’età pensionabile (per il 2014 e 2015 un età di 66 anni e 3 mesi a prescindere dall’anzianità contributiva o lavorativa oppure al raggiungimento di una contribuzione complessiva, compresi i riscatti, di 42 anni e 6 mesi per gli uomini o 41 anni e 6 mesi per le donne, e una età di 62 anni per entrambi) estendendola ai “dirigenti medici responsabili di struttura complessa”. La norma però confligge sia con la 183/10, che consente, a domanda, la permanenza in servizio fino al 40°anno di servizio effettivo, sia con i contratti individuali di prolungamento eventualmente sottoscritti che possono dar luogo a istanze risarcitorie in caso di recesso unilaterale del contratto. Tale incertezza collegata al fatto che le amministrazioni possono, ma non devono esercitare la possibilità di licenziamento, rende l’applicabilità della norma difficile, controversa e potenzialmente portatrice di contenzioso. L’esclusione dei magistrati e all’ultimo minuto dei professori universitari, rende il quadro ancora più complicato. Il perimetro di applicazione dovrebbe essere la generalità del pubblico impiego (personale di cui all’articolo 1 comma 2 legge 165/01 e successive modificazioni) per cui appare di difficile lettura il richiamo solo ai dirigenti medici di struttura complessa, e non ai dirigenti sanitari o amministrativi. Ed i professori universitari che sono dirigenti medici responsabili di struttura complessa sono interessati dalla norma?  Infine, la “rottamazione” viene realizzata mediante una proroga degli effetti dell’articolo 72 comma 11 della legge 133 /08 che limita tale facoltà al 31.12.2014, termine ultimo per esercitare la facoltà di recesso con 6 mesi di preavviso