REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-03-2005 (punto N. 24 )
Delibera N .372 del 07-03-2005
Proponente ENRICO ROSSI – DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Dirigente Responsabile:Marco Menchini
Estensore: Luisa Reina
Oggetto: L. R. 8/99. Proroga del termine di presentazione della domanda di autorizzazione per studi professionali gia’ in esercizio.
Presidente della seduta: ANGELO PASSALEVA
Segretario della seduta: CARLA GUIDI
Presenti: PAOLO BENESPERI, CHIARA BONI, SUSANNA CENNI, RICCARDO CONTI, MARCO MONTEMAGNI, ENRICO ROSSI, MARIA CONCETTA ZOPPI
Assenti: CLAUDIO MARTINI, TITO BARBINI, AMBROGIO BRENNA, TOMMASO FRANCI
STRUTTURE INTERESSATE: Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, “Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento”, e successive modifiche
e integrazioni, che, all’art. 7 stabilisce fra l’altro che la Giunta regionale determini, con propria
deliberazione, le modalità e i termini per la richiesta dell’autorizzazione;
Richiamate
– la deliberazione del 22 marzo 2004, n. 260, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le modalità ed
i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura e all’esercizio di studio
professionale, stabilendo, fra l’altro, al punto 4 del dispositivo, che gli studi professionali già in esercizio ai
sensi della L.R. 8/99, art.17, comma 6 bis, dovessero presentare domanda di autorizzazione entro il
termine di 210 giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa, avvenuta in data 21.4.2004;
– la deliberazione del 2 novembre 2004, n. 1090, con la quale la Giunta regionale, ai fini di una migliore
organizzazione dei procedimenti di cui alla L.R. 8/1999, anche in considerazione degli adempimenti
demandati ai Dipartimenti della Prevenzione, ha prorogato di 120 giorni il termine indicato sopra,
portandone la scadenza al 17 marzo 2005;
Considerato che, nella fase di avvio del processo di autorizzazione degli studi professionali, alcuni soggetti
interessati hanno avanzato richieste di una diversa o più precisa definizione dei criteri di individuazione degli
studi professionali soggetti ad autorizzazione, già definiti con deliberazione del Consiglio regionale n. 237
del 23 dicembre 2003, in attuazione della L.R. 8/99, art. 5, comma 3;
Preso atto che il Consiglio Sanitario Regionale, impegnato a fornire indicazioni in argomento a seguito di
espressa richiesta formulata dalla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, ha costituito
un gruppo di lavoro che, ad oggi, non ha ancora formulato le proprie conclusioni;
Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione da parte degli
studi professionali già in esercizio ai sensi della L.R. 8/99, art. 17, comma 6 bis, per un tempo congruo
rispetto al completamento dell’iter procedurale oggi ipotizzabile, e cioè: conclusione dei lavori del CSR ed
eventuale modifica della DCR 237/2003;
A voti unanimi
DELIBERA
1. per i motivi indicati in narrativa, di prorogare il termine per la presentazione della domanda di
autorizzazione da parte degli studi professionali già in esercizio ai sensi della L.R. 8/99, art. 17, comma 6
bis, già previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 260/2004 e prorogato con DGR 1090/2004,
fissandone la scadenza al 30 settembre 2005;
2. di dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di portare la presente
deliberazione a conoscenza
– dei Comuni della Regione Toscana,
– dei Direttori generali delle Aziende USL, per quanto di competenza,
– degli Ordini dei medici e degli odontoiatri
– delle associazioni rappresentative dei professionisti interessati,
avendo cura di ricordare che la proroga è prevista dalle disposizioni regionali esclusivamente per la
presentazione della domanda di autorizzazione da parte degli studi già in esercizio, mentre l’obbligo di
ottenere la preventiva autorizzazione, in attuazione della L.R. 8/99 come modificata con L.R. 34/2003,
trova completa applicazione, nei casi previsti dalla stessa L.R. 8/99, artt. 6, a decorrere dalla data del 23
dicembre 2003, di approvazione della DCR 237/2003, con la quale il Consiglio regionale, in attuazione
della L.R. 8/99, art. 5, comma 2, ha individuato gli studi soggetti ad autorizzazione.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b, della L.R. 9/95, è
pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R.
18/96 e successive modifiche e integrazioni
LR/ll
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
MARCO MENCHINI
Il Direttore Generale
ALDO ANCONA