REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-03-2005 (punto N. 24 )

Delibera N .372 del 07-03-2005
Proponente ENRICO ROSSI – DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Dirigente Responsabile:Marco Menchini
Estensore: Luisa Reina

Oggetto: L. R. 8/99. Proroga del termine di presentazione della domanda di autorizzazione per studi professionali gia’ in esercizio.

Presidente della seduta: ANGELO PASSALEVA
Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti: PAOLO BENESPERI, CHIARA BONI, SUSANNA CENNI, RICCARDO CONTI, MARCO MONTEMAGNI, ENRICO ROSSI, MARIA CONCETTA ZOPPI
Assenti: CLAUDIO MARTINI, TITO BARBINI, AMBROGIO BRENNA, TOMMASO FRANCI

STRUTTURE INTERESSATE: Tipo Denominazione

Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’ 

LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la Legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, “Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento”, e successive modifiche

e integrazioni, che, all’art. 7 stabilisce fra l’altro che la Giunta regionale determini, con propria

deliberazione, le modalità e i termini per la richiesta dell’autorizzazione;

Richiamate

– la deliberazione del 22 marzo 2004, n. 260, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le modalità ed

i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura e all’esercizio di studio

professionale, stabilendo, fra l’altro, al punto 4 del dispositivo, che gli studi professionali già in esercizio ai

sensi della L.R. 8/99, art.17, comma 6 bis, dovessero presentare domanda di autorizzazione entro il

termine di 210 giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa, avvenuta in data 21.4.2004;

– la deliberazione del 2 novembre 2004, n. 1090, con la quale la Giunta regionale, ai fini di una migliore

organizzazione dei procedimenti di cui alla L.R. 8/1999, anche in considerazione degli adempimenti

demandati ai Dipartimenti della Prevenzione, ha prorogato di 120 giorni il termine indicato sopra,

portandone la scadenza al 17 marzo 2005;

Considerato che, nella fase di avvio del processo di autorizzazione degli studi professionali, alcuni soggetti

interessati hanno avanzato richieste di una diversa o più precisa definizione dei criteri di individuazione degli

studi professionali soggetti ad autorizzazione, già definiti con deliberazione del Consiglio regionale n. 237

del 23 dicembre 2003, in attuazione della L.R. 8/99, art. 5, comma 3;

Preso atto che il Consiglio Sanitario Regionale, impegnato a fornire indicazioni in argomento a seguito di

espressa richiesta formulata dalla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, ha costituito

un gruppo di lavoro che, ad oggi, non ha ancora formulato le proprie conclusioni;

Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione da parte degli

studi professionali già in esercizio ai sensi della L.R. 8/99, art. 17, comma 6 bis, per un tempo congruo

rispetto al completamento dell’iter procedurale oggi ipotizzabile, e cioè: conclusione dei lavori del CSR ed

eventuale modifica della DCR 237/2003;

A voti unanimi

 DELIBERA

1. per i motivi indicati in narrativa, di prorogare il termine per la presentazione della domanda di

autorizzazione da parte degli studi professionali già in esercizio ai sensi della L.R. 8/99, art. 17, comma 6

bis, già previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 260/2004 e prorogato con DGR 1090/2004,

fissandone la scadenza al 30 settembre 2005;

2. di dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di portare la presente

deliberazione a conoscenza

– dei Comuni della Regione Toscana,

– dei Direttori generali delle Aziende USL, per quanto di competenza,

– degli Ordini dei medici e degli odontoiatri

– delle associazioni rappresentative dei professionisti interessati,

avendo cura di ricordare che la proroga è prevista dalle disposizioni regionali esclusivamente per la

presentazione della domanda di autorizzazione da parte degli studi già in esercizio, mentre l’obbligo di

ottenere la preventiva autorizzazione, in attuazione della L.R. 8/99 come modificata con L.R. 34/2003,

trova completa applicazione, nei casi previsti dalla stessa L.R. 8/99, artt. 6, a decorrere dalla data del 23

dicembre 2003, di approvazione della DCR 237/2003, con la quale il Consiglio regionale, in attuazione

della L.R. 8/99, art. 5, comma 2, ha individuato gli studi soggetti ad autorizzazione.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b, della L.R. 9/95, è

pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R.

18/96 e successive modifiche e integrazioni

LR/ll

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile

MARCO MENCHINI

Il Direttore Generale

ALDO ANCONA