Con la legge ‘Bersani’ si è diffusa la convinzione fra i colleghi che la pubblicità dei professionisti sia stata completamente liberalizzata e che tutte le norme dettate dalle precedenti leggi siano state abolite.Non è cosi ;la legge Bersani ha abolito le limitazioni imposte dall’art.1 della legge 175 ampliando la possibilità di fare pubblicità informativa ma  non ha abrogato alcuna delle leggi e decreti preesistenti.Ha reso un vantaggio al cittadino consumatore per renderlo  informato più dettagliatamente è quindi piu consapevole per scegliere in modo oculato.La legge 175/92 ,il DL 9 aprile 2003 N.70 ,il DM 657/94  sono ad oggi in vigore.La pubblicità  disciplinata dalla normativa vigente deve sottostare al procedimento autorizzatorio previsto dall’art.2 della legge 175/92 nel rispetto di quanto previsto espressamente dagli art.55-56-57 del C.D. Per le forme di pubblicità informativa via internet il professionista segnala all’ordine di appartenenza di avere messo in rete il sito fornendo tutte le informazioni previste dal  regolamento che è parte integrante  del nuovo codice deontologico approvato nel dicembre 2006..Quello che la legge Bersani ha cambiato è la possibilità da parte del professionista di dare maggiori informazioni al cittadino sulle caratteristiche della prestazione e sul costo.Dal punto di vista deontologico la pubblicità deve essere veritiera chiara non deve essere  ingannevole e comparativa e non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestono i caratteri di pubblicità personale surrettizia ,artificiosamente mascherata da informazione sanitaria.Comunque presso l’Ordine si possono trovare le linee guida per una corretta pubblicità informativa in attesa che vengano inviate a tutti per posta insieme al codice deontologico ed al bollettino che uscirà il 15 aprile prossimo