Per artisti e medici rimane l’obbligo

di Marco Mobili

Artisti e medici restano obbligati all’Irap. L’Agenzia non sembra aver dubbi. In base alle istruzioni che le Entrate stanno mettendo a punto per consentire agli uffici di gestire caso per caso l’eventuale uscita dal contenzioso sull’imposta regionale, per le due categorie di professionisti è quasi impossibile far valere l’assenza di un’autonoma organizzazione beneficiando quindi dell’esenzione dal prelievo.
Secondo il Fisco, infatti, l’artista che dichiara di esercitare la propria attività senza l’ausilio di collaboratori, procuratori o agenti, è tenuto a dimostrare come organizza le proprie manifestazioni intrattenendo necessariamente rapporti con più soggetti.
E ancora meno chance hanno i medici di base. Le stesse convenzioni con il Servizio sanitario nazionale dispongono che il professionista deve operare in uno studio ben attrezzato, con tanto di sale di attesa, servizi igienici e strumenti per ricevere le chiamate.
In sostanza, per l’agenzia delle Entrate non si può escludere l’autonoma organizzazione quando il professionista si avvale di uno studio come quello di un medico di famiglia. E questo in tutti i casi: tanto se lo studio è situato in immobile di proprietà quanto se è in locazione o, ancora, direttamente inserito nell’abitazione.
Poche vie d’uscita
Il problema dell’organizzazione, inoltre, riguarda solo i professionisti: l’Agenzia, infatti, presto chiarirà che le imprese sono sempre soggette a Irap visto che l’elemento organizzativo è di fatto insito nella stessa nozione di impresa. Poco spazio di “uscita”, dunque, anche ai piccoli artigiani. In ogni modo gli uffici decentrati dovranno attivarsi per recuperare ogni elemento utile a consentire una verifica concreta del l’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione.
Per i contribuenti che hanno aderito ai condoni fiscali del 2002 cade, infine, ogni speranza di restituzione dell’Irap: per l’Agenzia, seguendo il dettato della Cassazione, con l’istanza di condono si rinuncia a quella di rimborso.
Le istruzioni alle sedi
Lo sguardo dell’Agenzia è quantomai puntato sugli uffici locali che dovranno ricevere tutte le istruzioni per valutare caso per caso se uscire o meno dal contenzioso, soprattutto alla luce dei principi indicati dalla Corte di cassazione. Ma le indicazioni che le Entrate vogliono fornire agli uffici (oggetto di uno degli ultimi tavoli tecnici di confronto con le categorie, prima della recente querelle sugli studi di settore) non finiscono qui.
Il braccio operativo del Fisco invita a vigilare su comportamenti elusivi ed evasivi – magari attuati in virtù di una possibile rispondenza delle singole situazioni alle pronunce della Cassazione – che tendono a ridurre artatamente organizzazione e risorse necessarie per l’esercizio dell’attività. Occorre verificare, così, se vengano affidate a terzi attività normalmente esercitate all’interno dell’organizzazione del professionista.
Il rischio in questo caso – se l’attività è affidata a un autonomo privo di organizzazione – è che il contribuente deduca ai fini Irap il compenso erogato al terzo mentre lo stesso professionista “privo di autonoma organizzazione” non paghi poi l’Irap sul compenso incassato. C’è poi da verificare l’utilizzo di lavoratori in nero o precari.
La gestione del contenzioso
Attenzione particolare va posta nella gestione delle liti. L’invito dell’Agenzia alle sedi locali è quello di verificare attentamente se l’indicazione che l’imposta non è dovuta per mancanza di un’autonoma organizzazione sia correttamente inserita nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non in una fase successiva.
Come ha chiarito la stessa Cassazione spetta al contribuente, nel caso la lite riguardi il rimborso dell’Irap versata, provare l’assenza di un’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività. In questo caso l’ufficio dovrà “smontare”, se possibile, le prove addotte dal professionista. E questo senza mai rinunciarci, anche in Commissione regionale.