Abilitazione necessaria per accedere alla specializzazione
L’Università “Federico II” di Napoli nel 2007 ha bandito un concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione di area medica, indicando fra i requisiti da possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, anche l’aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Alcuni aspiranti specializzandi sono stati esclusi dal concorso perchè ancora non in possesso dell’abilitazione e, quindi, hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa, lamentando l’irragionevolezza di tale esclusione. I medici, infatti, hanno sostenuto quattro argomenti a loro difesa: in primo luogo che l’abilitazione non ha carattere qualificante al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione; secondariamente è stato ricordato che la precedente disciplina ministeriale riteneva sufficiente il superamento dell’esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all’inizio dei corsi. In terzo luogo, è stato ricordato che comunque il rapporto che si instaura tra lo specializzando e l’Università non è un rapporto di lavoro e, infine, che il possesso dell’abilitazione può ragionevolmente essere richiesto al momento della stipulazione del contratto, in vista dell’inizio dell’attività nel contesto dei corsi di specializzazione. In primo grado il TAR del Lazio ha dato ragione ai medici, ma poi in appello il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto e ha messo la parola fine sulle speranze dei medici. Secondo il Consiglio di Stato, infatti (sent. n. 1420 del 10/03/2009 – VI Sez.), i principi di buon andamento dell’azione amministrativa impongono la rigorosa attuazione della regola secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso – in questo caso il superamento dell’esame di abilitazione – debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Alla base di tale regola, che impedisce una fissazione arbitraria della data di riferimento per il possesso dei requisiti, vi è non solo l’esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati (ove si concorra per un beneficio che può essere assicurato solo ad alcuni), ma anche il pubblico interesse a limitare la partecipazione ai soggetti che vi abbiano titolo, al fine di evitare che l’individuazione degli stessi abbia luogo dopo l’inizio delle procedure di concorso, con conseguente incertezza sull’esistenza e sul numero dei partecipanti, ed eventuale inutilità in tutto o in parte dell’attività svolta dall’Amministrazione.
ESTRATTO DAL N. 13 DEL 30/04/09 DO TOSCANA MEDICA NEWS