A chi non fare il certificato on line :
Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in regime di diritto pubblico disciplinati da propri ordinamenti, attualmente esonerati dall’invio telematico della certificazione di malattia, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell’adozione delle misure del caso, appartengono alle seguenti categorie:
– Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
– Avvocati e procuratori dello Stato;
– Professori e ricercatori universitari;
– Personale della carriera diplomatica;
– Personale della carriera prefettizia;
– Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
– Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
– Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
– Personale militare;
– Forze di polizia di Stato;
– Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
– Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.
Per queste categorie rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, quindi i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.