Dalla Direzione regionale Toscana una comunicazione in merito alle certificazioni covid

 

Buongiorno,

Purtroppo la nuova ondata Covid che sta dilagando comporta un aggravio delle attività di tutti i medici, sia certificatori delle condizioni di malattia mediante il sistema telematico che medici INPS che devono convalidare i certificati affinchè questi possano correttamente essere incanalati nei tre diversi tipi di tutela quanto al ristoro economico ai sensi del DL 18/2020 e modifiche: comma 1 “quarantena”, comma 2 “fragili”, comma 6 “malattia conclamata”.

Per tale motivo, pare utile ricordare che i certificati per quarantena (c. 1) comportano l’equiparazione dei periodi di assenza dal lavoro a “malattia”, viene consumata la “malattia indennizabile”, e tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). Il ristoro economico è a carico del fondo istituito dal c. 5 dell’art. 26 del DL 18/2020, salvo eventuale proroga oltre il 31/12/2021, a reperimento della copertura finanziaria.

I certificati emessi per condizioni di “fragilità” (c. 2) comportano l’equiparazione del periodo di assenza alla degenza ospedaliera, e i periodi di assenza non devono essere computati ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento. I periodi di assenza dal lavoro, quanto al diritto alla prestazione economica rientrano nel massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore, ovvero viene consumata la malattia “indennizzabile”. Anche per essi il ristoro economico è a carico del fondo istituito dal c. 5 dell’art. 26 del DL 18/2020, salvo eventuale proroga oltre il 31/12/2021, a reperimento della copertura finanziaria.

Quanto ai certificati emessi per soggetti con malattia da Covid 19, questi daranno luogo al pagamento della indennità economica di malattia come ogni altra condizione morbosa comune quindi viene consumato il periodo di “malattia indennizzabile”, e non vi è neutralizzazione del periodo di comporto.

Detto ciò, sono certa che è ben comprensibile che risulta della massima importanza, al fine di non arrecare danni ai lavoratori, che i certificati, che necessariamente devono sottendere tutte queste condizioni, contengano nella stringa di diagnosi l’esplicito riferimento a:

 

PER I CERTIFICATI A TUTELA DELLA QUARANTENA (comma 1): tutte le situazioni di sola positività al tampone per Covid-19 senza menzione di sintomatologia alcuna (asintomatici); i contatti stretti di soggetti positivi al Covid-19 posti in sorveglianza attiva; i soggetti provenienti da zone a rischio e che hanno obbligo – al rientro in Italia se provenienti dall’estero o da eventuali specifiche aree in Italia – di sottoporsi a quarantena cautelativa, come da indicazioni normative. (codice V07). Il medico può redigere e inviare il certificato di “malattia” anche in attesa di tampone o provvedimento Uff. Igiene.

PER I CERTIFICATI A TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI (comma 2): tutti i soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 per qualsiasi patologia; i soggetti portatori di patologie croniche severe che hanno avuto “l’attestazione di rischio” rilasciata dalle competenti autorità medico legali delle Aziende Sanitarie Locali. Le citate situazioni devono essere riscontrabili chiaramente nella diagnosi riportata dal curante, ai fini del riconoscimento della tutela equiparata al ricovero.

CERTIFICATI PER MALATTIA CONCLAMATA (comma 6): tutte le situazioni indicate in diagnosi dal curante che rimandano ad un quadro sindromico correlato alla malattia da Covid-19 sia per aspetti clinici lievi che gravi (è prevista una codifica differenziata per le due fattispecie, ovvero 079.82 se lievi, o 480.3 se gravi).

 

Da quanto esposto appare evidente che la collaborazione dei medici certificatori è essenziale ai fini dell’inquadramento di ogni certificato nella giusta fattispecie di tutela, al fine anche di non porre il cittadino nell’ambascia di non ottenere poi tutela adeguata: la sola dizione “covid positivo” non permette di distinguere il c. 1 dal c. 6, così come “in attesa di tampone” non consente di codificare il soggetto come in semplice quarantena asintomatica.

Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara, e rimando alla normativa vigente, oggi piuttosto chiara, che ho comunque cercato di sintetizzare in questo documento; esso ha il solo intento di condivisione, con tutti i colleghi certificatori, degli aspetti diversi e di non facile gestione di una realtà purtroppo comune a tutta la categoria nel particolare contesto. Nel contempo spero possa essere di aiuto per comprendere appieno le problematiche gestionali di questa materia.

Auspico dunque la collaborazione fattiva all’obbiettivo comune che consiste nella massima tutela dei lavoratori.

 

Porgo un cordiale saluto

Anna Paola Cappellini

Responsabile UOC Medico Legale Complessa presso la Direzione provinciale INPS di Firenze, Pistoia, Siena

Con funzione di Coordinamento Medico Legale Regionale