Con riferimento alla comunicazione n. 12 del 22 gennaio 2004, si rende noto a tutti gli Ordini provinciali che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 4 del 28 gennaio c.a. – non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – in materia di prestazioni mediche esenti IVA a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2003.Nella circolare in oggetto è stato innanzitutto ribadito che i principi interpretativi espressi dalle sentenze, pur essendo state pronunciate nei confronti di Stati diversi dall’Italia, sono necessariamente applicabili in tutti gli Stati della comunità – in base al principio contenuto nella sesta direttiva n. 77/388/CEE in materia di applicazione uniforme dell’IVA – senza che debba intervenire recepimento alcuno in quanto trattasi di interpretazione ermeneutica di una formulazione generica della norma che non deve essere modificata.Sulla base del principio stabilito dalla Corte di giustizia che l’esenzione IVA costituisce deroga al principio generale, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo e pertanto deve essere interpretata in maniera restrittiva, l’esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi cura e nella misura possibile alla guarigione di malattie o problemi di salute comprendendo anche le prestazioni dirette a fini di profilassi anche nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Pertanto assume rilevanza non l’attività e la competenza medica bensì lo scopo principale al quale l’attività è improntata. Essendo non sempre facilmente verificabile qual è lo scopo principale della prestazione l’Agenzia delle Entrate è Per quanto riguarda le prestazioni di medicina legale non sono esenti IVA: Per quanto riguarda le certificazioni rilasciate dai medici di famiglia sono esenti IVA anche se rese dietro corrispettivo: Nel caso in cui si debba redigere certificazione diversa dalle ipotesi individuate è necessario menzionare la finalità principale, di tutela della salute, della certificazione richiesta per poter usufruire dell’esenzione IVA. Non rientrano nell’esenzione IVA le prestazioni di natura peritale come: Le prestazioni del medico competente per l’attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 626/94 sono esenti IVA, ai sensi dell’art. 6 della Legge 133/99, conformemente ai criterio enunciato dalla Corte di Giustizia stante che il bene primario protetto è la salute dei lavoratori e la sicurezza sanitaria dell’ambiente di lavoro. Le prestazioni di medicina estetica sono esenti IVA in quanto connesse al benessere psico – fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute della persona. Per quanto riguarda le prestazioni del medico in regime di intra – moenia valgono i principi sopra enunciati e pertanto quando il medico pone in essere prestazioni non riconducibili al trattamento di esenzione, per esempio di natura peritale, deve essere emessa fattura con addebito IVA al 20% da parte dell’ente di cui il medico è dipendente. Nella circolare in oggetto non viene trattato l’aspetto del momento in cui debba ritenersi decorrere l’obbligazione IVA per i professionisti. In base ai principi generali la data di riferimento si deve intendere quella di pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia ma in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha dettato i criteri sulla base dei quali le Direzioni regionali dovranno conformarsi nel valutare le dichiarazioni dei professionisti e, pertanto, quei criteri specifici in base ai quali i contribuenti dovranno attenersi in fase di compilazione delle fatture, in data 28 gennaio 2005, risulterebbe vessatoria una richiesta di sanzione nei confronti di quei professionisti i quali non si fossero adeguati ai criteri dettati dopo più di un anno dalla data di pubblicazione delle sentenze in oggetto.A questo proposito si forniscono dei riferimenti a sostegno della considerazione appena sopra enunciata: l’art. 10 della Legge 27/7/2000, n. 212, nota come “ Statuto del contribuente” stabilisce che il contribuente non può essere sanzionato qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.Un tempo così lungo per la formulazione dei criteri esplicativi comprova quelle obiettive condizioni di difficoltà di adattamento dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia rispetto alle disposizioni interpretative adottate sul territorio italiano fino ad oggi e, pertanto, testimoniano quelle obiettive condizioni di incertezza cui si riferisce l’art. 10 su menzionato.
Ad avvalorare questa posizione soccorrono anche due recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza 29 settembre 2003 n. 14476 e 24 agosto 2004 n. 16751) che stabiliscono il principio in base al quale tutte le volte che l’equivocità della disciplina normativa induce in errore sul corretto adempimento degli obblighi tributari deve essere esercitato il potere di disapplicazione delle sanzioni. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE
Giuseppe del Barone |
Fnomceo circolare iva
FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Comunicazione n. 8 dell’8 Febbraio 2005
OGGETTO: Circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate – Prestazioni mediche esenti IVA – Sentenze della Corte di Giustizia europea